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Data di aggiornamento: 29.01.2016

Legge 16 febbraio 1913, n. 89

TITOLO IV
Dei collegi e dei consigli notarili

Capo I
Dei collegi notarili

Articolo 83
I notari residenti in ciascun distretto formano un collegio. In ogni collegio è costituito un Consiglio notarile.
La sede del Consiglio è quella medesima del tribunale, e, nel caso di più distretti riuniti, quella del tribunale indicato nel decreto di riunione.

Articolo 84
Le adunanze del collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono convocate per mezzo di avvisi del presidente del Consiglio notarile, da trasmettersi per ciascuna adunanza ai singoli notari, con l’indicazione degli oggetti da trattare. Salvo giustificati casi di urgenza, l’avviso deve essere trasmesso per le adunanze ordinarie almeno dieci giorni prima.
Nelle adunanze non si potrà discutere né deliberare se non su oggetti che interessino direttamente il ceto dei notari e che siano stati indicati nel rispettivo avviso di convocazione.

Articolo 85
L’adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno, non più tardi del mese di febbraio, all’oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio, di discutere il conto consuntivo e il conto preventivo presentati dal Consiglio medesimo, e di approvare la tabella di cui all’art. 93 ultimo capoverso.
Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, o che ne faccia istanza un terzo almeno dei notari appartenenti al collegio.

Articolo 86
Terranno l’ufficio di presidente e quello di segretario, rispettivamente, il presidente ed il segretario del Consiglio notarile, o, in mancanza, chi ne fa le veci.
Per la validità delle deliberazioni è necessario l’intervento almeno della metà dei notari appartenenti al collegio; se alla prima convocazione non interviene la metà dei notari, si farà una seconda convocazione, ed in questa seconda il collegio delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.

Capo II
Dei consigli notarili

Articolo 87
Il Consiglio notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri per ciascun collegio, secondo che il numero dei notari al medesimo assegnati non superi i trenta o superi rispettivamente i trenta, i cinquanta o i settanta.
I parenti e affini sino al terzo grado inclusivamente, non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione, resta di diritto escluso il meno anziano nell’ufficio di notaro.

Articolo 88
I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto. I membri del Consiglio restano in ufficio tre anni e possono essere rieletti.
I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l’ordine di anzianità di nomina.
Tra i consiglieri di pari anzianità di nomina il terzo da rinnovarsi sarà estratto a sorte.
Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto quel tempo pel quale sarebbe rimasto il consigliere da lui surrogato.
Fra più surroganti, colui che ha riportato maggiori voti e, in caso di parità di voti, il più anziano per esercizio, surroga il consigliere che doveva rimanere in ufficio per più lungo tempo.

Articolo 89
Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.
Nella prima votazione s’intendono eletti coloro che hanno riportato la maggioranza assoluta dei voti.
Se alcuno non ottenga tale maggioranza, o se gli eletti non raggiungano il numero di membri per cui è indetta l’elezione, si procederà nella stessa adunanza ad una seconda votazione, nella quale s’intenderanno eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio, e fra egualmente anziani, il maggiore di età.

Articolo 90
Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nell’articolo precedente.
Essi durano in ufficio per tre anni e possono essere confermati se conservano la qualità di membri del Consiglio.
Il presidente e il segretario dovranno essere scelti preferibilmente fra i notari residenti nella città ove ha sede il Consiglio, ed a parità di voti sarà preferito per il presidente il più anziano e per il segretario il più giovane d’età.
In mancanza del presidente e del segretario, ne faranno rispettivamente le veci il più anziano ed il meno anziano in ufficio fra i membri del Consiglio.

Articolo 91
Il presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio.
Il segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte le carte relative alle medesime, e, su autorizzazione del presidente, rilascia le copie. I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
Chiunque può, mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano questioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie, è ammesso il ricorso al presidente della Corte d’appello.

Articolo 92
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessario l’intervento della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza.
I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento sono dichiarati dimissionari dal Consiglio; e nel caso che il Consiglio per mancanza di numero non possa validamente deliberare, la dichiarazio
ne sarà fatta con decreto dal presidente del tribunale.

Articolo 93
Il Consiglio, oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:
1) vigila alla conservazione del decoro nell’esercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri;
2) vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;
3) emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle materie attinenti il notariato;
4) forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti e praticanti;
5) s’interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari, e tra notari e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all’esercizio del notariato;
6) riceve dal tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell’anno decorso e forma quello preventivo dell’anno seguente, salva l’approvazione del collegio.
Per supplire alle spese è imposta ai notari, in proporzione dei proventi riscossi da ciascuno di essi nell’anno precedente, quali si desumono dalla tassa d’archivio da loro pagata, una tassa annua non minore di lire dieci né maggiore di lire cento, secondo una tabella di classificazione
proposta dal Consiglio ed approvata dal collegio.

Articolo 93-bis (*)
Il Consiglio notarile distrettuale vigila sull’osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni.
Al fine di controllare il regolare esercizio dell’attività notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, possono:
a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio;
b) esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali con facoltà di ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai interessati;
c) assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici.
Il Consiglio nazionale del notariato vigila sull’applicazione dei suddetti principi e norme da parte dei consigli notarili distrettuali e adotta tutte le iniziative opportune per la loro applicazione.
(*) Articolo inserito dall’art. 10, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 93-ter (*)
Se viene rilevata l’inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 153 ovvero se, al tempo della commissione del fatto, il notaio era iscritto al collegio di altro distretto, ne dà notizia al consiglio di tale distretto.
(*) Articolo inserito dall’art. 10, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007.

Articolo 94
Il tesoriere del Consiglio riscuote i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile, a norma della tariffa, nonché le ammende, avvalendosi della procedura speciale, prescritta per la esazione delle tasse, multe e pene pecuniarie di registro.

Articolo 95
Il ministro di grazia e giustizia, previo il parere della Corte d’appello in camera di consiglio, può sciogliere il Consiglio notarile quando questo, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista a violarli o a non adempierli, e per altri gravi motivi. In tal caso, e sino alla composizione del nuovo Consiglio, le attribuzioni del medesimo sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato, i quali dureranno in ufficio tre mesi. Questo termine potrà essere prorogato dal ministro di altri tre mesi, in caso di riconosciuto bisogno.
Entro i termini sopraindicati, si procederà alla elezione dei nuovi membri, nei modi stabiliti dall’art. 89.
Eletti i nuovi membri, il presidente del tribunale civile o il giudice da lui delegato, convoca ed insedia il Consiglio.