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Enti di diritto privato controllati

Articolo 22, comma 1, lettera a – Articolo 22 , comma 2, 3 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

Riferimento normativo: D.Lgs. 33/2013, articolo 22, comma 1, lettera c)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
c) l’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita’ svolte in favore dell’amministrazione o delle attivita’ di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
 

Data di aggiornamento: 24.05.2021

Comitato Triveneto

Il Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie è l’unico ente di diritto privato costituito (anche) dal CND di Bolzano, nel quale a quest’ultimo è riconosciuto il potere di nomina dei componenti degli organi.