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Enti pubblici vigilati

Articolo 22, comma 1, lettera a – Articolo 22 , comma 2, 3 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

Riferimento normativo: D.Lgs. 33/2013, articolo 22, comma 1, lettera a)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dalla amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attivita’ di servizio pubblico affidate.
 

Data di aggiornamento: 24.05.2021

Non esistono enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati dal CND di Bolzano ovvero per i quali il CND di Bolzano abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente.