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Patrimonio immobiliare

Dlgs 33/2013 – Articolo 30 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Riferimento normativo: D.Lgs. 33/2013, articolo 30
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
 

Data di aggiornamento: 24.03.2020

Il CND di Bolzano non è titolare di alcun diritto di proprietà o altro diritto reale immobiliare.